Visite fiscali: quali sono le nuove regole delle fasce di reperibilità durante la malattia.
Il lavoratore dipendente pubblico o privato che si assenta dal posto di lavoro per motivi di salute è obbligato a comunicare tempestivamente al datore di lavoro la ragione di tale assenza e l’indirizzo in cui sarà reperibile durante la malattia.
Qualora poi, durante lo stato di malattia, il lavoratore dovesse cambiare indirizzo di reperibilità rispetto a quello iniziale, quest’ultimo dovrà nuovamente essere comunicato al datore di lavoro (cfr. art. 6 DM 206/17).
Nel caso in cui il lavoratore debba assentarsi dalla propria abitazione, per esempio per una visita medica, durante l’orario delle fasce di reperibilità questi deve preventivamente comunicare lo spostamento all’Inps ed al datore di lavoro.
Il documento che accerta che il lavoratore è malato è il certificato medico in cui vengono annotate le motivazioni che giustificano l’assenza. Gli ulteriori requisiti sono:
Il certificato medico con il proprio numero di protocollo viene poi inviato telematicamente al datore di lavoro e all’Inps.
Sono gli accertamenti medico fiscali previsti dall’art. 5 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) che disciplina “Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”.
La visita medica di controllo (VMC) può essere richiesta quindi sia direttamente dall’Inps che dal datore di lavoro.
La finalità della visita fiscale è duplice ovvero controllare lo stato di malattia del lavoratore e la effettiva presenza presso l’indirizzo di residenza o quello diversamente dichiarato nel certificato di malattia.
La Riforma Madia per il riordino della disciplina dei dipendenti pubblici – emanata a seguito dello scandalo dei Vigili Urbani di Roma che a Capodanno del 2015 circa l’80%, si sono dichiarati malati (1) - ed il Testo Unico del Pubblico Impiego hanno introdotto tra le altre cose e nella parte di interesse in questo articolo alcune novità:
La Riforma interessa tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad esclusione del personale delle Forze Armate, Corpi armati dello stato e Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, enti pubblici economici, gli enti morali e le aziende speciali.
Vediamole nel dettaglio.
Prima della riforma della PA, l’accertamento medico legale veniva effettuato, nel settore pubblico, dall’ASL mentre ora è stato demandato tutto al Polo Unico Inps; il nuovo portale dell’Inps spiega le modalità per accedere al servizio che è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati. Il servizio può essere richiesto on line (2) per chi è dotato di credenziali di accesso oppure direttamente presso l’Inps e può avvenire a partire dal primo giorno di assenza documentata dal certificato medico, contrariamente a prima che doveva essere chiesto un paio di giorni dopo.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina circa le visite fiscali si segnalano le seguenti fasce di reperibilità:
L’obbligo di reperibilità è previsto anche per i festivi ed i feriali.
La Riforma PA che avrebbe dovuto portare a unificare per i dipendenti del pubblico e del privato le fasce di reperibilità in 7 ore ovvero dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, è, invece, saltata.
In precedenza il diritto all’esclusione dall’obbligo di reperibilità era diverso tra dipendenti pubblici e privati.
Nel primo caso la soglia di esonero era del 35% di invalidità mentre nel privato la soglia era del 67%.
Con l’art. 4 del DM 206/17, invece, la soglia di percentuale di invalidità che danno diritto all’esclusione dall’obbligo di reperibilità è, per entrambi i settori – dipendenti pubblico e privato – portata al 67% (stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%).
Le altre cause di esclusione sono:
La disposizione riguarda l’esenzione dall’obbligo di reperibilità e non dalla visita medica di controllo che segue la disciplina sopra descritta.
Altra importante novità è che l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale non rientrano più tra le cause che escludono i dipendenti dall’obbligo di reperibilità.
Precedentemente, nel settore pubblico, era possibile effettuare una sola visita fiscale al lavoratore per la stessa malattia e per tutto il periodo conseguente.
La Riforma, con la finalità di contrastare i cd “furbetti” ha dato la possibilità, soprattutto nel settore pubblico – di poter effettuare più visite fiscali in maniera più ripetitiva ovvero anche nella stessa giornata e per lo stesso evento morboso.
Nel caso in cui un lavoratore si assenti dal proprio domicilio negli orari di reperibilità, come abbiamo accennato sopra, deve avvisare l’Inps ed il proprio datore di lavoro.
Nel caso di omessa o tardiva comunicazione, il lavoratore “pizzicato” da una visita di controllo è tenuto a giustificare l’assenza dal proprio domicilio.
Sarà poi il datore di lavoro a valutare le giustificate ragioni dell’assenza ed eventualmente a comminare le relative sanzioni disciplinari.
E’ opportuno rammentare che seppur più gravi le assenze ingiustificate durante gli orari di fasce di reperibilità è altrettanto importante, per il lavoratore, fare attenzione ad uscire anche negli altri orari.
Il lavoratore durante la malattia non potrà svolgere attività in concorrenza e le uscite non dovranno compromettere o ritardare la regolare guarigione.
E’ infatti recente la pronuncia della Cass. Sez. Lavoro 11535/20 in cui i Giudici grazie all’intervento di un’agenzia investigativa - che ha provato come il dipendente durante il periodo in malattia svolgeva attività di lavoro manuale dei campi - ha respinto il ricorso di impugnazione del licenziamento in quanto l’attività posta in essere dal dipendente (e dallo stesso poi confessata) era idonea a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la guarigione (link ad articolo controllo sui dipendenti).
Il generale quindi il lavoratore rischia dalle sanzioni disciplinari fino alla forma più grave del licenziamento.
Il licenziamento sarà per giusta causa (link a licenziamento per giusta causa) e quindi senza preavviso nel caso di produzione di un certificato medico falso o che attesti un inesistente stato di malattia ovvero con preavviso nel caso di assenza ingiustificata o di assenza priva di una giustificazione valida per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a tre nell’arco di un biennio (link a articolo licenziamento per malattia).
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