Il datore di lavoro, qualora ne ricorressero le circostanze, può disporre il licenziamento del dipendente. Anche il licenziamento però ha un costo: scopriamo quale.
Il Licenziamento comporta un costo per il datore di lavoro che è tenuto a versare un contributo a sostegno della disoccupazione qualora decidesse di interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da cui derivi il diritto all’indennità di disoccupazione, l’azienda è tenuta al versamento del cd. ticket di licenziamento. Vediamo insieme la casistica e l’importo aggiornato dall’INPS al 2020.
Introdotto nell’ambito della cd. Riforma Fornero (l. n. 92/2012), il ticket di licenziamento consiste in un contributo che il datore di lavoro ha l’obbligo di versare all’INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale interruzione risulti contraria alla volontà del lavoratore.
Il ticket di licenziamento ha sostituito l’indennità di mobilità – abrogata a partire dal 1 gennaio 2017 - come unico ammortizzatore sociale per l’interruzione del rapporto: di conseguenza, il datore di lavoro non deve più pagare la tassa per l’iscrizione del lavoratore alle liste di mobilità. In questo modo, è evidente l’applicazione del principio espresso nella Riforma Fornero, in virtù del quale le aziende devono provvedere alla contribuzione quando la risoluzione del rapporto di lavoro comporti per il dipendente il diritto alla NASpI, indipendentemente dal fatto che egli la percepisca o meno.
Con la circolare numero 26 del 16 febbraio 2022, l’INPS ha aggiornato la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione nell’anno 2022: ma quando è dovuto e a quanto ammonta attualmente il ticket NASpI?
Il pagamento del ticket NASpI ad opera del datore di lavoro si rende necessario nei casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato con un dipendente avente diritto all’indennità di disoccupazione: tale contributo deve essere versato direttamente all’INPS. A prescindere dall’effettiva percezione della NASpI, il datore di lavoro è comunque obbligato ad assolvere alla contribuzione finalizzata al sostegno del reddito del dipendente, in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto determini in capo a quest’ultimo il diritto all’indennità.
Il ticket NASpI è dovuto nei seguenti casi:
Un ulteriore chiarimento contenuto nella circolare n. 40/2020 dell’INPS riguarda la tipologia di rapporto di lavoro cessato. Il ticket NASpI è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time, dal momento che l’importo del contributo è scollegato dalla quantificazione della prestazione lavorativa: di conseguenza, l’importo del ticket di licenziamento non può essere riproporzionato in caso di impiego part-time.
Non in tutti i casi in cui si verifica l’interruzione del rapporto segue l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere il ticket di licenziamento all’INPS. In particolare, il contributo in esame non è dovuto in caso di:
Una particolare disciplina riguarda l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili. L’art. 2 della l. n. 92/2012 stabilisce che il ticket di licenziamento non è dovuto in caso di interruzione dovuta al completamento delle attività e alla chiusura del cantiere.
Tuttavia, se il lavoratore poteva essere ricollocato nell’ambito dell’organizzazione aziendale, l’esenzione in esame non si applica, in virtù dell’illegittimità dell’interruzione del rapporto. Inoltre, tale esenzione viene meno qualora l’azienda intenda operare una riduzione del personale in servizio: tale licenziamento integra gli estremi del giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 l. n. 604/1966, rientrando nei casi in cui il relativo ticket risulta dovuto (1).
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione è stata aggiornata dall’INPS con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020: tale aggiornamento ridetermina anche il contributo dovuto dalle aziende nei casi di interruzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, l’importo del ticket di licenziamento da versare è pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturati negli ultimi tre anni.
L’importo in esame - annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT – deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato. Con la circolare numero 26 del 16 febbraio 2022 l’INPS aggiorna l’importo massimo della NASpI (1.360,77 euro), il quale a sua volta va influenzare l’importo del ticket licenziamento per il 2022. Pertanto alla luce di questa circolare il ticket licenziamento 2022 ammonta a € 557,92 annuali, per un importo massimo pari a € 1.673,76 per il triennio di anzianità.
Ai fini del computo dell’anzianità lavorativa, sono rilevanti anche i periodi in cui il lavoratore è stato assunto dallo stesso datore con tipologia di contratto a termine, oltre ai periodi di lavoro a tempo indeterminato, qualora egli abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale ex art. 2, comma 30, l.n. 92/2012.
In relazione alle modalità di assolvimento, l’INPS ha stabilito che è necessario versare il contributo in esame in un'unica soluzione, considerando come scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, l’art. 1 l. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) introduce sostanziali modifiche alla disciplina volte ad aumentare notevolmente il contributo a carico dei datori di lavoro. Le procedure di licenziamento collettivo - di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 – sono avviate dal datore di lavoro con più di 15 dipendenti che intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, all’interno di una o più unità produttive: tali provvedimenti vengono disposti a causa di una riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva.
Dal 1° gennaio 2018, l’aliquota percentuale del contributo da versare nei predetti casi sale dal 41% all’82% del massimale mensile NASpI: se la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza raggiungere un accordo sindacale, il predetto importo viene triplicato.
In definitiva, nel campo di applicazione della normativa in esame rientrano le imprese soggette alla CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) che effettuano riduzioni di personale nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.
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