Quali sono le conseguenze per il dipendente che non si trova in casa al momento della visita fiscale? Quando viene previsto il licenziamento per giusta causa?
Il dipendente in malattia può essere sottoposto a visita fiscale su istanza del datore del lavoro o dell’Inps e deve farsi trovare in casa negli orari e nelle fasce di reperibilità stabiliti dalla legge.
Che cosa succede però se il lavoratore non si trova al proprio domicilio quando arriva la visita fiscale? Prima di entrare nel dettaglio facciamo un breve excursus sul procedimento connesso alla dichiarazione dello stato di malattia del dipendente.
Il lavoratore dipendente che deve assentarsi dal posto di lavoro a causa di una malattia deve obbligatoriamente farsi rilasciare, dal proprio medico di base, il certificato telematico di malattia.
Accertato lo stato di malattia, il medico predispone il documento e lo invia telematicamente all’INPS. Il certificato dovrà riportare le generalità del lavoratore, l’indirizzo al quale eseguire i controlli, la prognosi, la data e il luogo, la firma e il timbro del medico e la data di inizio o di continuazione della malattia.
Spetta al lavoratore comunicare al proprio datore, entro due giorni, il numero di protocollo del certificato telematico di malattia.
Le procedure di visita da parte del medico fiscale vengono avviate soltanto dopo l’invio del certificato.
Il dipendente in malattia è tenuto ad osservare le cosiddette “fasce di reperibilità”, due periodi – uno nella mattina e uno nel pomeriggio - nei quali potrebbe ricevere la visita fiscale e in cui dovrà obbligatoriamente farsi trovare in casa.
Le fasce, per i lavoratori privati, sono solitamente quella tra le 9 e le 12 e quella tra le 17 e le 19.
Il lavoratore può ricevere la visita fiscale due volte nello stesso giorno e anche nei giorni festivi o non lavorativi.
Il dipendente che risulta assente a una visita fiscale incorre in diversi tipi di sanzione che vanno dalla decurtazione dell’indennità di malattia al licenziamento per giusta causa. La sanzione può essere pecuniaria e consiste nel 100% della decurtazione della retribuzione per i primi dieci giorni di patologia e nel 50% per i giorni seguenti.
Il dipendente ha tuttavia la possibilità, entro 15 giorni dalla notificata sanzione, di produrre la documentazione o una prova che giustifichi l’assenza.
Il dipendente che risulti assente, senza motivazione o senza aver comunicato la propria assenza, può incorrere nel licenziamento per giusta causa se al contempo la sua condotta costituisce violazione degli obblighi assunti con il contratto di lavoro.
Il datore di lavoro potrebbe infatti percepire la violazione di quell’obbligo di fiducia posto alla base del contratto di lavoro subordinato.
La Cassazione – con la sentenza n. 20210 del 2/12/2016 – ha stabilito che il licenziamento per giusta causa è legittimo qualora le assenze del dipendente durante le fasce di reperibilità siano reiterate e non giustificate.
Il dipendente può allontanarsi dal proprio domicilio anche durante gli orari indicati per la visita fiscale nei casi di forza maggiore e in tutte quelle situazioni che abbiano reso non indifferibile altrove la presenza del lavoratore, ad esempio la concomitanza di visite mediche o accertamenti specialistici purché si dimostri l’impossibilità di svolgerle in orario diverso. (Tribunale di Bari, sez. lav. 17/2/2020, n. 837).
La Cassazione, con sentenza n.24492 del 1/10/2019 si era già espressa in merito specificando che deve sempre esistere una situazione di improvvisa e cogente necessità alla base dell’indifferibilità della presenza del dipendente in luogo diverso dal proprio domicilio (ad esempio il lavoratore che si debba recare in pronto soccorso per accompagnare un figlio o un familiare).
In definitiva, il dipendente ha l’obbligo di comunicare sempre l’assenza alla visita fiscale e, qualora non lo faccia, graverà comunque su di esso l’onere di provare che l’assenza è giustificata.
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