È sempre possibile licenziare quando un dipendente svolge un secondo lavoro?
Un lavoratore può svolgere più di un lavoro senza incorrere in licenziamenti o altre sanzioni disciplinari ma soltanto se ricorrono alcune condizioni.
Negli ultimi anni svolgere più di un lavoro non è inconsueto, soprattutto per lavoratori freelance o per chi, con un part-time, non riesce a sbarcare il lunario.
Un primo riferimento per comprendere meglio questa materia ci è offerto dal Codice civile, che in difetto di specifiche leggi o regolamenti aziendali interni, definisce generici obblighi per il prestatore di lavoro.
L’art. 2104 fissa, infatti, l’obbligo di diligenza stabilendo che il lavoratore deve svolgere la propria prestazione con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa.
Ne consegue che il lavoratore deve rispettare orari e consegne previsti dal tipo di prestazione che svolge e non può venire meno a tali obbligazioni, a pena di incorrere in sanzioni, richiami o addirittura nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L’articolo successivo, il 2105 c.c., impone al lavoratore un generico obbligo di fedeltà secondo cui il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio.
Possiamo pertanto concludere che il lavoratore è pienamente legittimato – anche in difetto di una espressa sanzione normativa – a svolgere due lavori a patto che rispetti gli orari e le obbligazioni connesse al primo impiego e che il secondo lavoro non sia svolto in concorrenza, o in generale contro gli interessi della prima azienda.
Va inoltre aggiunto che per i contratti di lavoro subordinato il lavoratore non può superare il monte ore massimo previsto dalla legge.
Il quadro delineato ci permette di comprendere che un licenziamento per doppio lavoro, laddove non siano stati violati gli obblighi e i doveri previsti dalla legge, da patti privati e regolamenti aziendali, è illegittimo.
Allo stesso modo, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza 13196/2017, è illegittimo il licenziamento anche quando il divieto di secondo lavoro è sancito dal contratto di lavoro.
L’onere della prova ricade sul datore di lavoro che deve provare lo svolgimento di un’attività di tipo concorrenziale o violazioni degli obblighi contrattuali.
È particolare il caso di chi lavora nella Pubblica Amministrazione perché egli può svolgere un secondo lavoro se il suo impiego part-time è pari o inferiore al 50% dell’orario normale.
Nel caso l’impiego superi tale soglia il lavoratore dovrà richiedere una specifica autorizzazione e sarà comunque limitato a svolgere un’attività secondaria che sia occasionale.
Il datore di lavoro che sospetti il dipendente di un secondo lavoro illegittimo (ricordiamo: deve essere svolto in concorrenza o nella violazione degli orari del primo impiego) può rivolgersi a un’agenzia investigativa per acquisire informazioni utili a costituire una documentazione probatoria.
L’Agenzia invesitgativa Dogma S.p.A vanta una pluriennale esperienza in indagini di questo tipo e può contare su professionisti preparati ed esperti, assistendo il cliente in ogni fase dell’indagine. Se hai bisogno di prove per licenziare un dipendente contatta i nostri esperti per una consulenza riservata e gratutita.
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