Il lavoratore che viene licenziato in tronco ha diritto alla Naspi? La legge di bilancio approvata alla fine dello scorso anno ha introdotto alcune novità per la cosiddetta indennità di disoccupazione. Scopri casistica e importo aggiornato dall’INPS al 2023
Un lavoratore dipendente può essere licenziato dal datore di lavoro per ragioni diverse, di carattere oggettivo o soggettivo. Nei casi più gravi, quando la condotta del dipendente è così grave da minare il legame di fiducia con il titolare – requisito fondamentale del rapporto di lavoro – e da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto stesso il lavoratore può incorrere nel licenziamento per giusta causa, comunemente conosciuto anche come licenziamento “in tronco” perché pone immediatamente fine alla prestazione di lavoro.
Il lavoratore in questione ha diritto alla Naspi? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo chiarire che cos’è la Naspi, come funziona e come è stata innovata a partire dal 2023.
La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è l’indennità mensile che lo Stato corrisponde ai lavoratori licenziati quale forma di sostegno al reddito nel corso del periodo di disoccupazione. È stata istituita con il D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22 che ha innovato le precedenti misure di questo tipo.
La risposta è sì. L’indennità viene riconosciuta a tutti quei lavoratori che vengono licenziati, sia che si tratti di licenziamento per giusta causa (in tronco) o per giustificato motivo oggettivo o giustificato motivo soggettivo. Non spetta invece al lavoratore che decida autonomamente di dimettersi. L’unica eccezione riguarda i dipendenti che si dimettono per giusta causa nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per via di liquidazione giudiziale dell’azienda.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune novità finalizzate soprattutto ad ampliare le tutele e rendere più morbidi i criteri di accesso.
Nella platea dei beneficiari sono stati inclusi anche gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato che prestano servizio presso cooperative o consorzi.
La riduzione del 3% dell’importo erogato inizierà invece a decorrere dal sesto mese e non più dal quarto ma solo per chi abbia compiuto i 55 anni alla data di presentazione della domanda.
Sono naturalmente inclusi gli apprendisti, i soci di cooperativa, il personale artistico e il personale a tempo determinato della Pubblica Amministrazione. Ne sono invece esclusi i dipendenti della PA con contratto a tempo indeterminato e gli operai agricoli con contratto a tempo determinato. Anche chi abbia maturato i requisiti per il pensionamento e i titolari di assegno di invalidità qualora non optino per la NASpI.
I lavoratori che hanno perso il proprio impiego involontariamente (ovvero non per dimissioni ma per licenziamento di qualsiasi tipo) devono presentare domanda in forma telematica al portale nazionale delle politiche per il lavoro, dichiarando di essere immediatamente disponibili all’attività lavorativa e alla partecipazione a politiche attive del lavoro. Entro 15 giorni dall’invio della domanda il lavoratore dovrà presentarsi al centro per l’impiego.
Resta fermo il requisito minimo delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni precedenti la disoccupazione ma l’indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
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