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Il licenziamento per giusta causa e l’accesso alla NASpI 2020

In caso di licenziamento per motivi disciplinari, il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione: casistica e importo aggiornato dall’INPS al 2020

  1. Il licenziamento per giusta causa e l’accesso alla NASpI 2020
  2. Licenziamento per giusta causa: casistica e procedura
  3. NASpI 2020 e la perdita involontaria del lavoro

La perdita del lavoro rappresenta un evento difficile da superare, in quanto può determinare la perdita del reddito mensile necessario a soddisfare le proprie esigenze e, in taluni casi, quelle della propria famiglia. In particolare, se disposto per giusta causa, per motivi disciplinari, il licenziamento avviene «in tronco», senza la tutela derivante dal periodo di preavviso: di conseguenza, il lavoratore può ritrovarsi, dall’oggi al domani, senza lavoro e senza stipendio. Per questo, in caso di perdita involontaria dell’occupazione, lo Stato tutela il lavoratore - attraverso l’INPS – mediante il riconoscimento di un’indennità chiamata Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego[1].

In relazione alla casistica che consente l’accesso a tale ammortizzatore sociale, si sono registrate nel tempo opinioni contrastanti circa il riconoscimento dello stesso anche in caso di licenziamento per giusta causa: tuttavia, il Ministero del Lavoro ha fornito un’interpretazione chiara sul tema, confermando il riconoscimento di tale indennità in ogni ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento ad opera del datore di lavoro.  

Licenziamento per giusta causa: casistica e procedura

Un lavoratore può essere legittimamente licenziato per svariati motivi, purché non siano di carattere discriminatorio, razziale, politico o religioso: il rapporto di lavoro individuale può estinguersi in conseguenza del recesso unilaterale del datore di lavoro per motivi disciplinari - giusta causa o giustificato motivo soggettivo - oppure per esigenze legate all’attività e alla struttura aziendale.

In particolare, il licenziamento per giusta causa è conseguente ad una condotta talmente grave del lavoratore da non consentire la prosecuzione del rapporto con il datore, dal momento che viene meno il vincolo fiduciario su cui esso si fonda.

La legittimità di un licenziamento per giusta causa, disciplinato dall’art. 2119 c.c., è condizionata alla presenza di taluni elementi distintivi, tra cui la grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e la necessaria proporzionalità tra la sanzione e i fatti contestati, oltre all’accertamento della concreta ricorrenza degli stessi.

Pur considerando che la casistica per il recesso unilaterale in esame non è tassativa, dal momento che il CCNL di categoria può disciplinare talune specifiche cause non vincolanti, i motivi più comuni che giustificano la disposizione di un licenziamento per giusta causa sono:

Stante la gravità delle condotte che legittimano la disposizione di un licenziamento per giusta causa, l’onere della prova rispetto all’accertamento dei fatti contestati ricade sul datore di lavoro. 

Nel caso in cui sia disposto per giusta causa, il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta al lavoratore, a pena d’inefficacia. L’obbligatorietà della forma scritta riguarda tutti i datori di lavoro - indipendentemente dalle dimensioni aziendali - e tutti i dipendenti, a prescindere dall’inquadramento contrattuale. In seguito all’accertamento dei fatti contestati, il datore di lavoro deve tempestivamente trasmettere al dipendente la lettera di contestazione, all’interno della quale devono essere elencati i motivi alla base del provvedimento disciplinare e comunicato al lavoratore il termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni e giustificazioni. Il datore di lavoro ha la facoltà di decidere, all’esito delle osservazioni eventualmente presentate dal lavoratore, se confermare o meno il recesso unilaterale.

Il lavoratore, qualora lo ritenga illegittimo, può impugnare il provvedimento che dispone il licenziamento disciplinare entro 60 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza di tale diritto, avendo inoltre la facoltà di presentare ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente entro i 180 giorni successivi.

NASpI 2020 e la perdita involontaria del lavoro

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego consiste in una somma di denaro accreditata mensilmente dall’INPS sul conto corrente del lavoratore disoccupato, il cui ammontare viene calcolato in percentuale rispetto al reddito da ultimo percepito dal dipendente.

L’accesso a tale ammortizzatore sociale, tuttavia, è vincolato alla presenza delle seguenti condizioni:

Rispetto al requisito dell’involontarietà della perdita del lavoro, il criterio di riferimento non è formale, ma di natura sostanziale: di conseguenza, non assume rilevanza la tipologia del provvedimento, bensì la contrarietà dello stesso rispetto alla volontà del lavoratore.

Con la circolare n. 40/2020, l’INPS è intervenuta per specificare tutte le tipologie di cessazione del rapporto di lavoro che soggiacciono al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione: pertanto, la NASpI è dovuta nei seguenti casi:

Nel caso di licenziamento disciplinare per giusta causa, il provvedimento disposto dal datore di lavoro dipende da una condotta posta in essere dal dipendente che rappresenta una grave violazione dei doveri professionali derivanti dal contratto di lavoro, dalla legge e dal CCNL di categoria: in questo modo, il lavoratore viene licenziato senza preavviso, in quanto il comportamento sanzionato è tale da impedire la prosecuzione del rapporto.

Rispetto al riconoscimento della NASpI, se il licenziamento per giusta causa dipende da una decisione aziendale, è altrettanto vero che tale provvedimento viene adottato a causa di una grave mancanza del lavoratore, suscitando dubbi circa la volontarietà o meno del licenziamento. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’indennità in esame spetta al dipendente anche in caso di licenziamento per giusta causa, dal momento che tale recesso rientra nei casi di disoccupazione involontaria conseguenti ad atto unilaterale del datore di lavoro[2].

Al contrario, l’indennità di disoccupazione non viene riconosciuta al lavoratore qualora la cessazione del rapporto sia dovuta ad una decisione assunta volontariamente dallo stesso, in caso di:

Con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, l’INPS ha reso noto che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI è fissato a € 1.335,40: inoltre, la retribuzione di riferimento per calcolare la prestazione da erogare è pari a € 1.227,55.

L’importo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore all’importo massimo indicato dall’INPS nella predetta circolare: al contrario, se è superiore al massimale previsto, la misura della prestazione è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo stesso. Infine, è da sottolineare che l’indennità in esame si riduce del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione della stessa.

 


[1]  D. Lgs. 22/2015.

[2] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 13 del 24.04.2015.

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