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Licenziamento per abuso dei permessi sindacali

L’utilizzo illecito dei permessi di lavoro per partecipare ad attività sindacali può portare al licenziamento del dipendente.

L’ordinamento italiano prevede due tipologie di licenziamento disciplinare: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e il licenziamento per giusta causa (c.d. in tronco). 

La prima tipologia viene adottata per quelle condotte messe in atto dal dipendente che non hanno una particolare gravità, non richiedono l’immediata interruzione del rapporto di lavoro e ledono l’interesse del datore di lavoro all’esatta esecuzione della prestazione.

Il licenziamento per giusta causa invece interrompe immediatamente il rapporto di lavoro e viene riservato alle condotte particolarmente gravi messe in atto dal datore di lavoro. Il dipendente incorre in questa sanzione quando la sua condotta viene ritenuta particolarmente lesiva degli interessi aziendali e fa venire meno la fiducia che deve sussistere da parte del datore. 

Che cosa succede se il dipendente sfrutta i permessi sindacali per svolgere altre attività o comunque in modo illecito? 

Il permesso sindacale

Il diritto di svolgere attività sindacale viene riconosciuto da diverse norme del nostro ordinamento giuridico. In senso ampio il diritto è tutelato e riconosciuto dall’art. 39 della Costituzione mentre norme più specifiche sono contenute nello Statuto dei Lavoratori

Il permesso sindacale è quello strumento attraverso il quale l’azienda o il datore riconosce al dipendente la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro per prendere parte all’attività sindacale (assemblee, trattative, convegni, vertenze, congressi). 

Solitamente viene concesso per un determinato periodo di tempo, limitatamente alla durata dell’attività sindacale specifica. 

Il datore di lavoro non può applicare la propria discrezione nel concedere questo tipo di permessi ma può tuttavia esercitare un controllo sul modo in cui vengono sfruttati i permessi stessi per esempio verificando attraverso investigatori privati se le assenze del lavoratore, motivate con la pretesa fruizione di permessi sindacali, siano effettivamente riconducibili ai presupposti alla base del permesso richiesto.

Cassazione: legittimo il licenziamento per uso improprio dei permessi sindacali

Il lavoratore che richiede un permesso sindacale per svolgere un’attività diversa o per allontanarsi dal posto di lavoro per motivi diversi dall’attività sindacale commette un abuso e una violazione del contratto di lavoro, nonché del rapporto fiduciario sul quale si basa ogni rapporto di lavoro subordinato. 

L’abuso dei permessi sindacali è stato sancito da un’ordinanza recente della Corte di Cassazione – la n. 26198 del 2022 – che ha riconosciuto nell’abuso e non tanto nell’assenza dal lavoro la particolarità dell’illecito commesso dal lavoratore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando le decisioni dei giudici di merito e quindi la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente.

Nel caso in cui si verifichi un uso improprio dei permessi di lavoro sindacali – come peraltro succede con gli altri tipi di permessi (es. malattia) – il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa, in quanto l’utilizzo abusivo di un permesso sindacale per fini del tutto personali rientra tra i comportamenti “standard” che legittimano la rottura definitiva del vincolo fiduciario e l’impossibilità di continuare il rapporto di lavoro. Il datore può quindi procedere inviando comunicazione scritta al dipendente e indicando in essa le motivazioni che hanno portato al licenziamento. 

L’Investigazione aziendale sui permessi sindacali

Se un datore di lavoro sospetta un abuso dei permessi sindacali puoi richiedere il supporto di un’Agenzia Investigativa per controllare la condotta del dipendente e se l’indagine conferma i suoi dubbi ha diritto a licenziare il dipendente. L'indagine deve essere condotta in modo equo e trasparente e nel rispetto della privacy e dei diritti dei lavoratori.

Affidarsi ad uno staff di professionisti è determinante per la corretta acquisizione dei riscontri idonei a documentare il licenziamento per giusta causa, reperendo prove certe di tipo testimoniale e/o documentale, da utilizzare in sede giudiziaria.

Fonti normative

Art. 39 Costituzione

L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

L. 604/1966

 

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