Il dipendente che utilizza l’auto aziendale per scopi personali rischia il licenziamento per giusta causa, ma non sempre.
Le aziende possono fornire beni fisici e immateriali – smartphone, pc, tablet, auto, carte di credito, telepass – per facilitare al dipendente lo svolgimento delle mansioni. Il dipendente, per parte sua, deve utilizzare tali benefit con oculatezza e con una media diligenza.
Che cosa succede allora se il dipendente utilizza i beni concessi per fini personali? In alcuni casi può scattare il licenziamento per giusta causa , la forma più severa di sanzione disciplinare.
Il limite all’impiego di mezzi aziendali o di beni come la carta di credito o il telepass deve essere espressamente stabilito da un codice etico aziendale che prescriva una rendicontazione dell’uso di questi beni.
In assenza di un codice il datore di lavoro potrà difficilmente ottenere soddisfazione in tribunale. A stabilirlo è stata una sentenza della Cassazione (n.3479/2015) che ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente per uso improprio di auto, carta di credito o telepass in assenza di una prescrizione aziendale in tal senso.
La Cassazione ha altresì stabilito con la sentenza 1377/2018 l’illegittimità del licenziamento del dipendente nel caso in cui il dipendente utilizzi l’auto di servizio per il ritorno a casa in pausa pranzo o al termine dell’orario di lavoro. Il giudice delle leggi non ha infatti ritenuto eccepibile la violazione dei doveri aziendali né del rapporto fiduciario posto alla base del contratto di lavoro.
Il licenziamento per uso improprio di beni aziendali è pertanto impossibile se la condotta del dipendente non è chiaramente diretta ad arrecare un danno economico all’azienda.
Un caso a sé è rappresentato dai pubblici ufficiali o dai dipendenti di pubblici servizi che utilizzano per scopi personali i mezzi di servizio. In questa ipotesi possono configurarsi i reati di peculato (art. 314, comma 1, c.p.) e di peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.).
Nel caso in cui il datore di lavoro possa procedere a licenziamento dovrà procedere alla raccolta di informazioni e prove che certifichino l’indebito utilizzo del mezzo aziendale per fini propri, il che può avvenire tramite il ricorso a un investigatore privato con la cautela che l’incarico conferito non riguardi la verifica dell’adempimento delle mansioni che costituirebbe violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
In conclusione, il lavoratore può incorrere nel licenziamento per giusta causa soltanto laddove la sua condotta ecceda le finalità per le quali il mezzo aziendale (ad esempio se utilizza l’auto per andare in vacanza o a fare delle commissioni) è stato concesso e se i limiti all’uso sono espressamente previsti dal codice aziendale.
Il dipendente che utilizza l’auto aziendale può essere licenziato se viola le prescrizioni del codice della strada. Lo ha stabilito una recentissima sentenza della Cassazione (Sezione Lavoro, n. 9304 del 2021) che legittima il licenziamento in caso di gravi violazioni.
Se la condotta di guida illecita origina un sinistro l’azienda potrà ugualmente procedere al licenziamento del dipendente per giusta causa, così come se il lavoratore dichiara il falso circa un incidente o se cerca di dissimulare il sinistro avvenuto con l’auto di servizio.
Laddove si ravvisi una colpa del conducente nell’aver causato il sinistro stradale, il dipendente potrebbe vedersi richiedere dall’azienda anche il risarcimento del danno.
Scopri di più sul licenziamneto per giusta causa nella sezione dedicata.
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